Onorevoli Colleghi! - Con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, si dettano i princìpi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona portatrice di handicap, ossia di un soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Dal momento che la centralità della famiglia nell'assistenza dei portatori di handicap risulta essere un dato consolidato (ai sensi anche della legge n. 328 del 2000, che riconosce e sostiene il ruolo peculiare della famiglia nella cura della persona, predisponendo un sistema integrato di interventi e servizi sociali ad hoc), è opportuno altresì tenere conto delle difficoltà di organizzazione della vita domestica, di quelle legate all'attività lavorativa, dei problemi di relazione e di comunicazione, della fatica e del logoramento delle persone sulle quali grava l'onere di accudire quotidianamente i portatori di handicap nonché le difficoltà di natura economica che possono derivare dalla necessità di fare fronte ad impegni onerosi e prolungati nel tempo.
A queste finalità risponde la presente proposta di legge che prevede (senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato) il prepensionamento per i genitori che assistono figli portatori di handicap in condizioni di massima gravità. Inoltre, con la presente proposta di legge lo Stato realizza un risparmio derivante dall'eliminazione dei costi per supplenze e per sostituzioni che nella realtà attuale si verificano a causa delle necessarie assenze dal posto di lavoro in cui incorre il dipendente